Manutenzione impianto elettrico
Manutenzione impianti elettrici, impianto di messa a terra: le novità introdotte dal D.P.R.462/2001. Competenze e responsabilità.
Il D.P.R. n. 462/2001 introduce rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro pericolosi.
La nuova procedura prevede che:
L´omologazione dell´impianto di terra e di protezione dai fulmini venga di fatto effettuata con la verifica dell´installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi Legge N.46/90 Vengono quindi abrogati i precedenti modelli A e B di denuncia degli impianti.
Al datore di lavoro rimane solo l´obbligo, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell´impianto, di inviare la dichiarazione di conformità all´ISPESL, all´ASL o all´ARPA territorialmente competenti (tramite lo sportello unico comunale per le attività produttive ove già operante).
Nel caso di impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, essendo stato abrogato anche il modello C, il datore di lavoro deve comunque comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell´impianto all´ISPESL, all´ASL o all´ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica sulla conformità deve essere effettuata dall´AUSL o dall´ARPA.
Il D.P.R. n. 462/2001 introduce rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro pericolosi.
La nuova procedura prevede che:
L´omologazione dell´impianto di terra e di protezione dai fulmini venga di fatto effettuata con la verifica dell´installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi Legge N.46/90 Vengono quindi abrogati i precedenti modelli A e B di denuncia degli impianti.
Al datore di lavoro rimane solo l´obbligo, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell´impianto, di inviare la dichiarazione di conformità all´ISPESL, all´ASL o all´ARPA territorialmente competenti (tramite lo sportello unico comunale per le attività produttive ove già operante).
Nel caso di impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, essendo stato abrogato anche il modello C, il datore di lavoro deve comunque comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell´impianto all´ISPESL, all´ASL o all´ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica sulla conformità deve essere effettuata dall´AUSL o dall´ARPA.